Il nuovo vademecum stilato da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sulle detrazioni fiscali spettanti alle caldaie a biomassa, elenca i requisiti che gli impianti devono possedere per poter fruire della detrazione fiscale del 65% e delimita il perimetro della stesse.
Tra questi figurano il rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%, il rispetto delle normative locali per il generatore e per la biomassa e la conformità alle classi di qualità A1 e A2 di cui alle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
Si segnala che l’agevolazione ricomprende anche le operazioni di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
Sarà comunque necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale (es. geometra, ingegnere, architetto, perito), che potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto, o che potrà essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici.
Secondo l’interpretazione dell’Enea, infine, sono detraibili anche i costi di allacciamento e scambiatori. (GG)


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