Il recentissimo D.M. 23 giugno 2016 (in GU n. 150 del 29 giugno 2016) contiene norme in tema di “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
Come chiarito dall’art. 1 il provvedimento in questione ha la finalità di “sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)”.
L’ambito di applicazione è costituito dall’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica (art. 3, comma 1).
Il provvedimento in esame prevede specifiche procedure per l’iscrizione a registro ai fini dell’accesso alle procedure di incentivazione (Titolo II), nonché procedure d’asta (Titolo IV).
Sono inoltre stabilite disposizioni speciali per particolari tipologie di impianti, quali ad esempio gli impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti (art. 18), gli impianti geotermici (art. 20), ecc.. L’art. 23 invece rimanda agli elenchi di cui all’Allegato 1, Tabelle 1° e 1B per l’esaustiva individuazione di sottoprodotti e prodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas.
Il D.M. 23 giugno 2016 entra in vigore il 30 giugno 2016 (art. 32, comma 4). (GG)


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