Con il D.M. 6 novembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di determinazione dei nuovi incentivi sull’energia degli impianti alimentati a fonti rinnovabili già esistenti e diversi dagli impianti fotovoltaici.
Il D.M. in questione è stato adottato al fine di rimodulare gli incentivi, come sopra individuati, spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 145/2013, ossia coloro che hanno optato, in alternativa al godimento del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, per la rimodulazione dell’incentivo stesso, al fine di valorizzare l’intera vita utile dell’impianto.
Le disposizioni contenute nel D.M. si applicano infatti a tutti gli impianti i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013, e che già beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:
a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;
b) gli impianti di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 145/2013.
Nel D.M. sono contenute le modalità per la determinazione dei suddetti incentivi (art. 2), nonchè le modalità per l’esercizio dell’opzione di rimodulazione (art. 3).
Sono altresì individuate, all’art. 4, specifiche disposizioni per i produttori aderenti alla rimodulazione degli incentivi.
Il provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014, entra in vigore il 19 novembre 2014. (GG)


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