Con D.M. 16 marzo 2017 (GU n. 73 del 28 marzo 2017) sono stati approvati i modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (D.L.vo n. 20/2007) e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Ciò in un’ottica di semplificazione delle suddette procedure ed al fine di razionalizzare lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE (v. art. 1).

L’Allegato 1 del D.M. riguarda gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, mentre l’Allegato 2 è relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili: entrambi gli Allegati sono costituiti da una parte I, recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori, e da una parte II, con i dati da fornire alla fine dei lavori.

L’art. 2 individua il campo di applicazione delle nuove disposizioni, precisando che i modelli unici (decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto) dovranno essere impiegati impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  1. a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  2. b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  3. c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
  4. d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  5. e) ove ricadenti nell’ambito di applicazione D.L.vo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici;
  6. f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

L’art. 3 individua infine le modalità di trasmissione della documentazione. (GG)


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