Nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019 il D.P.R.16 novembre 2018, n. 146, contenente il Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24 gennaio 2019.

Il testo, approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, si compone di 23 articoli e 3 allegati: il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina la certificazione, il Capo III detta disposizioni in tema di trasparenza e informazione e il Capo IV, da ultimo, reca le disposizioni transitorie; gli allegati, invece, si occupano dei requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche (All. A), delle imprese (All. B) e dei requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche (All. C).

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Si segnala che i certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-Gas restano validi sino alla scadenza originariamente disposta, e si intendono conformi al regolamento 2015/2067, esclusivamente per tali apparecchiature fisse; lo stesso vale per i certificati rilasciati alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le attività di recupero di F-Gas dai commutatori elettrici. Il recupero è necessario per evitare la dispersione nell’ambiente: gli F-Gas persistono in atmosfera per secoli, contribuendo all’incremento del riscaldamento globale.

Infine, il nuovo D.P.R. 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.

 


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