Così ha statuito la Cassazione penale con sentenza n. 52632 del 20 novembre 2017. La Suprema Corte ha, infatti, esplicitato che in materia di attività di gestione di rifiuti, affinché il relativo esercizio sia lecito, è richiesta, ai sensi dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e non basta la mera comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente: tale comunicazione costituisce, infatti, solo un presupposto necessario per l’ottenimento dell’iscrizione, ma non produce i medesimi effetti di quest’ultima, e non può, pertanto, sostituirla.

image_preview

 

In argomento, segnaliamo la Scuola di formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti di TuttoAmbiente.

Per ulteriori info, contattaci! formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305. (LM)


Condividi: