Sulla base di un quesito avanzato da un Consorzio per la raccolta e lo smaltimento dell’halon, il Ministero dell’Ambiente si è pronunciato relativamente alla gestione dei contenitori di gas proveniente dagli interventi di manutenzione eseguiti su impianti antincendio in uso presso l’Amministrazione della difesa, con particolare riferimento a bombole destinate al contenimento del gas halon, ed alla necessità che le stesse debbano essere sottoposte ad un collaudo decennale secondo quanto previsto dalla normativa ADR (trasporto di merci e sostanze pericolose).

Il Consorzio ha chiesto se il trasporto di tali bombole destinate alle operazioni di collaudo possa avvenire solo mediante la documentazione fiscale di trasporto prevista per le merci pericolose.

 

Il Ministero evidenzia, in primo luogo, che il regolamento 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ammette deroghe all’utilizzo del gas halon, ma solo per gli impieghi definiti nell’Allegato VI, nel quale figurano gli usi destinati a sistemi di protezione antincendio previsti nel comparto militare, e definisce anche la data, prevista al massimo al 2040, per la messa la bando del gas halon da tali applicazioni.

Aggiunge, in secondo luogo, che “nel momento in cui la bombola si trovi ad essere fisicamente distaccata dall’impianto antincendio, per essere destinata al collaudo, il gas in essa contenuto cessi la fase di impiego e questo non potendo essere ulteriormente e diversamente utilizzato – in quanto da sottoporre ad operazioni di rigenerazione/riciclaggio ai sensi del medesimo regolamento – acquisisca la qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.

 

Da tale conclusione discendono le seguenti conseguenze:

 

  • il luogo di produzione del rifiuto viene a coincidere con il luogo presso il quale il manutentore esegue l’intervento di distacco;
  • il manutentore dovrà provvedere al recupero del gas e destinarlo ad operazioni di riciclo/rigenerazione, visto anche il divieto di produzione di dette sostanze vigente dal 1994, oppure a smaltimento ai sensi della normativa ambientale;
  • trattandosi di interventi di manutenzione, il deposito temporaneo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell’intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio) rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In quella sede verrà realizzato il deposito temporaneo, ma i rifiuti vi giungeranno nel rispetto della disciplina sul trasporto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 152/2006, perché la movimentazione dal luogo effettivo di produzione al luogo giuridico di produzione del rifiuto avviene mediante trasporto su strada;
  • tali rifiuti dovranno essere accompagnati da FIR o copia cartacea della scheda SISTRI, indicando produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario come coincidenti;
  • il registro di carico e scarico dovrà essere detenuto e conservato presso il luogo ove si realizza il deposito temporaneo;
  • il manutentore dovrà essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, usufruendo eventualmente dell’iscrizione agevolata.

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