Sull’ormai ricorrente tematica della gestione non autorizzata di rifiuti, la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente occupata anche dell’eventuale relazione tra questa e le procedure disciplinari dell’Albo Gestori Ambientali. Precisamente, con la sentenza n. 58324 del 27 dicembre 2018 la III Sezione Penale si è pronunciata sul sequestro preventivo di autocarri utilizzati, da soggetti diversi dal proprietario, per la consumazione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.L.vo 152/2006): come si legge nella sentenza, uno dei mezzi utilizzato da persona non legata al proprietario da alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza lavorativa, e con l’altro veniva effettuato il trasporto non occasionale di rifiuti prodotti da un fornitore non autorizzato.

Secondo la Cassazione “tali fatti integrano certamente, quantomeno al livello indiziario richiesto per la adozione dei provvedimenti cautelari reali, la fattispecie del reato ipotizzato, la cui applicazionenon risente dell’esito delle procedure disciplinari regolamentate dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120 [nuovo regolamento dell’Albo], eventualmente instaurate nei confronti del soggetto iscritto all’Albo, ma deriva dalla immediata ascrivibilità della condotta al fatto tipico“. La gestione abusiva di rifiuti, in sostanza, si configura quando si realizza il fatto tipico descritto dal citato art. 256, e non risente dell’eventuale procedura disciplinare intrapresa dall’Albo Gestori.

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Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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