Tra le tante novità ambientali introdotte con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (L. Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019, si segnala il nuovo art. 226-quater all’interno del D.L.vo 152/2006, anche conosciuto come Testo Unico Ambientale. Con questa nuova norma, rubricata “Plastiche monouso“, diventa legge anche in Italia la guerra alla plastica usa e getta intrapresa in UE. In particolare, i produttori dei prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile possonosu base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023″ adottare “modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo”, nonché produrre, utilizzare ed avviare a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale ed utilizzare, “entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso“.

A tal fine, i medesimi produttori promuovono:

– la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
– l’elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
– lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
– l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore, con particolare riferimento ai sistemi disponibili, al ruolo degli utenti e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio ed al significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

In argomento, si segnalano anche i commi da 73 a 77 della stessa L. Bilancio 2019, che definiscono un credito d’imposta per le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio“.


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