Il 17 settembre 2015 è entrato in vigore il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 145, in attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la Direttiva 2004/35/CE.
Il decreto, che si compone di 36 articoli e 9 Allegati, “dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti”, come recita l’art. 1 dello stesso e si pone l’obiettivo di contrastare l’inquinamento attraverso una politica non solo di prevenzione, ma anche di cooperazione, prevedendo periodicamente lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze tra gli Stati membri.
In particolare, si segnala la modifica, apportata dall’art. 33, al D.lgs. 152 del 2006, art. 300. Al comma 2, che specifica le quattro tipologie di danno ambientale, viene sostituita la lettera b), la cui versione attualmente in vigore viene riportata di seguito: “alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;”. (SB)


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