Avranno dieci mesi di tempo a partire dal 1 marzo 2017 i titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che effettuano la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di oli minerali nell’ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani per integrare le dotazioni e attrezzature presenti nei propri depositi, navi appoggio, piattaforme di perforazione e produzione e navi di stoccaggio.

È quanto previsto dal D.M. 23 gennaio 2017 recante “Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio”.

Il provvedimento, in linea con il principio di precauzione ambientale enunciato all’art. 191 del Trattato di Maastricht sul funzionamento dell’Unione europea, applicato dall’Italia nelle politiche di pianificazione della bonifica in mare da idrocarburi per la particolare vulnerabilità dell’ambiente marino mediterraneo, entrerà in vigore il 1 marzo 2017. (SB)


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