Con D.M. 15 luglio 2015, pubblicato sulla GU n. 204 del 3 settembre 2015 ed in vigore dal 4 settembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha individuato le “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto”.
Il decreto si compone di 59 articoli e 4 Allegati ed è volto alla disciplina delle seguenti attività:

  • prospezione: trattasi di rilevi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino (art. 2, comma 1, lett. a);
  • ricerca: in tale attività è ricondotto l’insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonchè le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione della relativa autorizzazione (art. 2, comma 1, lett. b);
  • coltivazione: consistente nell’insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 2, comma 1, lett. c).

L’art. 3 del D.M. 15 luglio 2015 prevede che le suddette attività e le relative opere ed impianti previste nei programmi lavori hanno carattere di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Viene specificato altresì che i relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi.
Il Titolo II ed il Titolo III del D.M. in esame recano specifiche disposizioni in tema, rispettivamente, di “Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico” e di “Esercizio dei titoli”. (GG)


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