Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 11 dicembre 2015 del Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 26 dicembre 2015, si compone di 3 articoli.
In particolare, viene sostituito l’art. 37 relativo all’accertamento dell’idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti e viene apportata una modifica nell’Allegato II, Sezione VI, parte A, riguardante i tipi di acciai inossidabili autorizzati all’impiego a contatto con alimenti.
L’art. 3 del regolamento prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute”. (SB)


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