Il D.M. 14 aprile 2017 (GU n. 110 del 13 maggio 2017) contiene la disciplina delle condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal D.M. 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.

In particolare, sono stabilite le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario di cui all’art. 8, comma 7, D.M. 6 luglio 2012, in base al quale “Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all’Allegato 5.”. Il premio, infatti, è corrisposto agli impianti alimentati con:

  1. a) prodotti di origine biologica;
  2. b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2017 (es. determinate tipologie di sottoprodotti di origine animale, di sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, ecc.).

Il D.M. 14 aprile 2017 stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo (sistema SME). (GG)


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