Il 10 gennaio 2016 scade il termine entro il quale gli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Scopo di tali nuove disposizioni è ridurre gli effetti negativi causati dalle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti alle diverse matrici ambientali: aria, suolo, acque. A tal fine sono disciplinati i valori limite di emissione deli impianti, i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti da essi derivanti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali nonché le condizioni di esercizio degli impianti.
Secondo quanto disposto dalla lettera d) dell’art. 237-ter del D.Lgs. 152/2006, per impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti esistente si intende un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003 ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004. Questi, dunque, gli impianti destinatari delle nuove previsioni normative che dovranno adeguarsi entro il termine suindicato. (SB)


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