È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015, il Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2015, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.
L’art. 1 contiene modifiche alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, D.L.vo n. 152/2006.
Sono previste modifiche anche all’art. 29, comma 3, D.L.vo n. 46/2014, ove si specifica che – fermo restando il termine del 7 luglio 2015 entro il quale l’Autorità competente deve concludere i procedimenti ex comma 2 – le installazioni soggette ad AIA possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle predette istanze. Risulta quindi essere stata eliminata la previsione per cui gli impianti avrebbero potuto continuare l’esercizio in base alle previgenti autorizzazioni “comunque non oltre il 7 luglio 2015”.
Il D.L. in oggetto contempla altresì, all’art. 3, misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonchè delle finalità di giustizia, fermo restando che l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 4 luglio: è ora attesa la conversione in Legge. (GG)

 


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