Con il regolamento UE 1169/2011 il Legislatore europeo ha posto le basi per un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione. Nello specifico, tale regolamento definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, la loro etichettatura, definendo gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione.

Le sue norme riguardano gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale.

In particolare, stabilisce all’art. 26 le norme e i requisiti generali per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, che si applicano fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione. La norma precisa, al paragrafo 3, che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure il paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento. L’applicazione di tali requisiti è, però, soggetta all’adozione di un atto di esecuzione.

 

Con il Regolamento di esecuzione 2018/775 del 28 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L 131 del 29 maggio 2018 ed in vigore dal 1° giugno 2018, la Commissione UE ha definito le modalità di applicazione del citato art. 26, paragrafo 3, del regolamento 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Esso si applica quando “il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza” (art. 1).

Non si applica, invece, alle indicazioni geografiche protette a norma di regolamenti UE, o in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche.

 

Ai sensi dell’art. 2, “l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

  1. a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
  2. i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
  3. ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

  1. iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
  2. v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
  3. vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
  4. b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)

» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”.

 

Tali informazioni dovranno essere riportate secondo precise dimensioni e presentate secondo le indicazioni fornite dall’art. 3.

 

Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.


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