Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente del Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, co. 9-septies, del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, composto da otto articoli, stabilisce, infatti, i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
Diversi i fattori sulla base dei quali è determinato l’ammontare della garanzia finanziaria: categorie di attività condotte nell’installazione, estensione del sito della stessa, pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti, tipo di garanzia prestata nonché periodo di vita utile dell’installazione residuo, secondo il metodo di calcolo riportato nell’Allegato A del provvedimento e di cui sono altresì forniti alcuni esempi.
Particolari riduzioni sono previste per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
L’art. 7 chiarisce come gestire la garanzia finanziaria in caso di modifica del gestore o cessazione dell’attività. (SB)


Condividi: