Con il decreto 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2018, il Ministero dello Sviluppo ha definito le modalità per l’esecuzione dei controlli, da parte di ENEA, sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.
 

Il decreto riguarda i controlli sia documentali che in situ, e disciplina le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli, nonché la successiva erogazione dei relativi importi.
 

In particolare, è previsto che l’ENEA elabora annualmente (entro il 30 giugno) e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
 

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Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno, o più, dei seguenti criteri:
a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
b) istanze che presentano la spesa più elevata;
c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
 

Il piano di controllo annuale termina, infine, entro un anno dall’approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.
 


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