Il Ministero dell’Ambiente ha definito, con Decreto dell’11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017, i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici. Nello specifico, l’art. 1 stabilisce che le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», per gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri dell’allegato al decreto stesso. Si tratta, in particolare, dei criteri di riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli, relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare a verde, e dei criteri relativi all’illuminazione naturale. (LM)


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