L’UE ha individuato, con la propria Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica.
Le conclusioni sulle BAT, che come noto fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione di cui al Capo II della Direttiva 2010/75/UE, contenute nella suddetta Decisione riguardano le attività IPPC di cui alle sezioni 4 e 6.11 dell’Allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

  • Sezione 4: Industria chimica;
  • Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all’allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE,

nonché il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all’allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE. (GG)


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