Con propria nota datata 20 luglio 2017 il Ministero dell’ambiente ha ammesso la possibilità di trasmettere a mezzo PEC, con firma digitale, la IV copia del FIR al produttore del rifiuto oggetto di trasporto, in sostituzione della copia cartacea.

In particolare, il Ministero ha sancito la legittimità di una procedura di invio e conservazione della IV copia dei FIR così articolata:

  • la IV viene acquisita tramite scanner in formato PDF/A;
  • viene firmata elettronicamente così come richiesto dall’art. 3, D.M. 23 gennaio 2014, senza marca temporale;
  • viene inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al produttore del rifiuto;
  • viene archiviata elettronicamente con idoneo software certificato;
  • l’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici resistenti al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

Il Ministero, in particolare, ha rilevato che “… fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall’art. 193 del D.Lgs 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei FIR, la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale, proposta da codesta società, appare conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (CDA) ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Il succitato Codice definisce il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite PEC in sostituzione dell’originale cartaceo (art. 45 e 48), le regole di conservazione e archiviazione (Capo III) e la firma digitale (Capo II, Sez. II).”.

La nota conclude raccomandando particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, che risulta in molti casi già critica sugli originali cartacei.

(GG)


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