Il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo n. 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima. Può altresì configurarsi nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio di una attività economica di qualunque natura, non essendo circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti. Così si è espressa la Cassazione penale con sentenza n. 22451 del 22 maggio

.Responsabilità e sanzioni ambientali a Piacenza il 11/06/2019

Sulle responsabilità in materia di gestione rifiuti si consiglia l’Incontro con l’esperto “Responsabilità e sanzioni ambientali” a Piacenza l’11 giugno, con Stefano Maglia.


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