La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica.

Allo stesso tempo, quanto alla fertirrigazione quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, è stato appunto affermato da questa Corte che la pratica richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Così sì è espressa la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 36367 del 23 agosto 2019.


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