Entrerà in vigore il 1° febbraio 2022 la Legge 23 dicembre 2021, n. 238Legge Europea 2019-2020 – pubblicata finalmente in Gazzetta Ufficiale ieri, 17 gennaio 2022. Il testo si compone di 48 articoli, che modificano o integrano disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono in diversi settori, tra i quali, ad esempio, quello relativo ai contratti pubblici, all’energia e alle emissioni ad effetto serra.

In particolare, si segnala:

  • l’art. 10 che interviene in materia di contratti pubblici, stabilisce diverse modifiche al D.L.vo 50/2016; in particolare, all’art. 31, comma 8, del provvedimento viene specificato che il progettista possa affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività;
  • l’art. 32 che stabilisce disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica in attuazione del Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
  • l’art. 35 che modifica l’articolo 7-bis del D.L.vo 21 marzo 2005, n. 66, in materia obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra. Si stabilisce, nello specifico, che i fornitori debbano assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno di riferimento e dell’elettricità fornita nell’anno di riferimento, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti;
  • l’art. 36 che modifica il D.L.vo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; la norma qui, in particolare, abroga l’art. 37 del D.L.vo 47/2020 relativo all’uso dei crediti utilizzabili nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;
  • l’art. 38 che fornisce disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, a seguito della procedura di infrazione n. 2019/2095 archiviata il 27 novembre 2019.

 

 

Altre disposizioni, invece, hanno fatto richiamo all’attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’art. 43 ha difatti previsto una costante attività di monitoraggio parlamentare sull’attuazione del PNRR. Il Governo dovrà così trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano.

In ultimo, si segnalano modifiche al codice della strada in relazione alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.


Condividi: