Con la L. 20 novembre 2017, n. 167, recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, il Legislatore italiano ha toccato le più varie tematiche (libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, giustizia e sicurezza, fiscalità, lavoro, salute, energia), sicché non poteva mancare all’appello la materia ambientale. Ad essa la legge Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre, ed in vigore a partire dal 12 dicembre 2017, dedica il Capo VI, i cui tre articoli intervengono, peraltro, a modificare il D.L.vo 152/2006, norma nazionale di riferimento in materia. Nello specifico, l’art. 16, in tema di acque, modifica la disciplina del monitoraggio delle sostanze chimiche (di cui all’art. 78-sexies), prevedendo l’istituzione di una rete di scambio di dati tra Autorità di Bacino, Regioni e Province. L’art. 17, specificamente dedicato alle acque reflue urbane, interviene sui limiti di emissione degli scarichi. L’art. 18, infine, in tema di emissioni industriali, interviene sulla procedura per il rilascio della VIA, sulla disciplina dell’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e sulle emissioni di COV. Si segnalano, da ultimo, il Capo VII, in materia di energia e fonti rinnovabili, dedicato alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alle imprese a forte consumo di gas naturale, ed il Capo V, in materia di salute, mediante il quale il Legislatore ha introdotto disposizioni sanzionatorie in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele. (LM)


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