I materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti alla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”. L’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogativa di tale deposito rispetto alla disciplina originaria.

Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 febbraio 2019 n. 54702.

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