Con la Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 veniva istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno dell’UE. Tale direttiva prevede, all’art. 14, che la Commissione adotti delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all’allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività, sulla base dei principi di monitoraggio e comunicazione di cui all’allegato IV. Ai sensi di questa disposizione, con il Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012, più volte modificato, la Commissione ha istituito le norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra, da applicare ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull’attività riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 2013.

In tale contesto, con Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 del 19 dicembre 2018 la Commissione UE è nuovamente intervenuta sul tema, modificando il citato regolamento (UE) n. 601/2012. Si legge, infatti, che nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (verificatori) e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012, dalla quale è emersa la “necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un’ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente“.

Precisamente, il nuovo Regolamento 2018/2066, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dei dati di attività delle installazioni fisse e del trasporto aereo, nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro legati alle attività di trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. A decorrere dalla medesima data, inoltre, è abrogato il Regolamento (UE) n. 601/2012: i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XI del medesimo, le disposizioni del regolamento 601/2012 continuano ad applicarsi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati di attività che avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 2021.

Si applicano, invece, dal 1° gennaio 2019 le modifiche al citato Regolamento 601/2012 contenute nell’art. 76 del nuovo Regolamento 2018/2066.

 


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