Si segnala che la presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 (relativa ai dati 2016) avverrà con la modulistica e le istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.

Infatti, l’art. 12 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il D.L. 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10, nonché le relative sanzioni.

L’articolo 189 c. 3 del D.L.vo 152/06, nella formulazione vigente prevede che:

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,

– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,

– i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,

– nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

– e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),

sia tenuto a comunicare annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, in assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato sul S.O. n. 97 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

Si rammenta che il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione, Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvano l’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, pertanto questi soggetti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale.

Nel 2016 ISPRA ha predisposto istruzioni aggiuntive, tuttora efficaci, per la compilazione del MUD.

Per ulteriori approfondimenti e per il software per la compilazione del MUD 2017 realizzato da Unioncamere, si rimanda al sito di Ecocerved. (MVB)

 


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