Il Ministero dell’Ambiente ha definito, con decreto 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018, i criteri ambientali minimi (CAM) che, ai sensi del D.L.vo 50/2016, le PA devono utilizzare nell’ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.

I criteri, definiti nell’allegato al D.M., costituiscono parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA (PAN GPP1), anche detto Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement.

 

Precisamente, ai sensi dell’art. 34 del citato decreto le Amministrazioni che intendono procedere all’appalto per la fornitura di tali prodotti devono inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nell’allegato al nuovo D.M. e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione, devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

 

Gli articoli inclusi nell’allegato, su cui si definiscono i CAM, sono le calzature non DPI (senza marcatura CE), le calzature DPI di categoria “O” (senza puntale di protezione), le calzature DPI di protezione di categoria “P” (con puntale di protezione mediamente resistente), le calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (con puntale di protezione particolarmente resistente) ed infine borse, zaini, valigie e articoli in pelle.

 

I CAM sono stati elaborati prendendo in considerazione una definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette, i requisiti di legge e i principi più cautelativi, la valutazione degli impatti dell’intera filiera produttiva, i requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione degli impatti ambientali e sociali, nonché gli aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva, i criteri premianti sulla base dell’ottimizzazione di processi e, infine, i principi di circolarità dell’economia.


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