I fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i parametri previsti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006“.

Così si è espresso il Tar della Lombardia nella sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018, assumendo una non condivisibile posizione, basandosi sostanzialmente su una sentenza della Corte di Cassazione penale dello scorso anno, precisamente la n. 27958 del 6 giugno 2017, con riferimento alla quale si rimanda ad un commento critico di Stefano Maglia.

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Resta inteso che probabilmente non sono state prese in seria considerazione le conseguenze che tale decisione, seppur territorialmente limitata alla Lombardia, può avere nell’intero sistema di depurazione delle acque reflue.

 

Anche di questo si tratterà durante il Corso “Rifiuti: novità e criticità – Classificazione, EoW, sottoprodotti, terre e fresato, Albo, SISTRI, Circular Economy“, che si terrà a Milano, il 25 settembre 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305

 


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