Dall’8 luglio 2018 entra in vigore il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, contenente l’atteso Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

In primo luogo, devono intendersi tali le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, e determinate specie vegetali che, in considerazione delle loro proprietà e caratteristiche funzionali, possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore.

Il danno alle piante di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.

Ai sensi del nuovo Testo Unico, da applicare a partire dal 20 dicembre 2018, coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività agricole e sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.

Il risultato della coltivazione o raccolta delle singole specie può essere impiegato direttamente o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, quali, precisamente, attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nonché qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

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Per l’elenco delle specie di piante officinali coltivate si dovrà attendere un futuro Decreto Ministriale, da emanarsi a cura del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della salute, al quale è rinviata anche la disciplina dell’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione.

Il Ministro delle politiche agricole dovrà, inoltre, adottare il Piano di settore della filiera delle piante officinali, recante gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali.

Il Testo Unico offre alle regioni, anche d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, la facoltà di istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali


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