Un nuovo Osservatorio Nazionale sui Rifiuti veglierà sulla materia dei rifiuti con competenze “vere” sulla determinazione dei costi standard nel suprema tariffario e verifica sul raggiungimento degli obiettivi di riciclo.
I Consorzi di filiera che riciclano gli imballaggi rimarranno senza fini di lucro ma diventano “incaricati” di pubblico servizio. Queste due delle novità contenute nel Collegato Ambientale (rispettivamente art. 13 e art. 13 bis) approvato il 12 novembre dalla Camera dei Deputati e che dovrà andare poi al Senato per la definitiva approvazione.
Inoltre l’art. 13 bis prevede che l’attività degli stessi Consorzi e’ “sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.”
Il Conai dovrà sostituirsi ai Comuni inadempienti su richiesta del Ministero dell’Ambiente, senza alcuna possibilità di scelta e soprattutto, in questo caso, non potrà avere “il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee” (come invece oggi previsto).
E ancora tale “attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato.”
Si tratta di un cambio a “360 gradi” del sistema nato nel 1997 con il c.d. decreto Ronchi secondo il quale lo Stato indicava gli obiettivi, lasciando agli operatori una certa autonomia nel raggiungerli. Se a ciò aggiungiamo che il decreto 29 aprile 2013 sugli Statuti Tipo che prevede la presenza di un componente ministeriale nel Consiglio di Amministrazione e di un ministeriale nel collegio dei revisori, il quadro appare totalmente diverso da quello immaginato nel 1997.
Un quadro che dimentica (a volta, purtroppo, la memoria non aiuta ) il sistema dei Consorzi Obbligatori della Legge n. 475/88, ai cui difetti il Legislatore del 1997 intendeva ovviare con organizzazioni privatistiche efficienti e flessibili. E il legislatore vinceva la sua scommessa (magari con alcuni difetti), raggiungendo gli obiettivi ambientali previsti dalle norme europee.
Seguono altre disposizioni, sempre all’art. 13 bis, che danno al contributo ambientale riscosso dal sistema Conai Consorzi altre finalità, tre cui “assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorire il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità”. Molto più generose le norme sugli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani a cui sono tenuti i Comuni (art. 14): l’obiettivo del 60 per cento da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 viene prorogato al 2020! Anche se poi al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo in discarica è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata.
La parola sta ora al Senato (AS 1676). (Massimo Medugno)


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