Sulla Gazzetta Ufficiale L298/1 del 14 novembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione del 13 novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’Allegato I, che entrerà in vigore il 4 dicembre 2015.
Nello specifico viene sostituita la voce relativa agli alcani, C10 – C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP).
Il punto 2 del Regolamento (CE) prevede le deroghe relative alla produzione, commercializzazione e uso delle SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe.
La Commissione ha provveduto a riesaminare tali deroghe, secondo quanto disposto dall’Allegato I dello stesso Regolamento, in modo che l’uso delle SCCP sia gradualmente abbandonato, essendo ora disponibili “nuove informazioni concernenti modalità d’uso nonché sostanze e tecnologie alternative più sicure”. A tal proposito, nel 2010, i Paesi Bassi presentarono un fascicolo basandosi sugli esiti di una consultazione pubblica, (“Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins”) che identifica tra le alternative più note le paraffine clorurate a catena media e lunga (MCCP e LCCP).
Secondo quanto si apprende dal considerando n. 11 del Regolamento (UE) tali usi sono stati volontariamente eliminati dai settori interessati, ma la soppressione delle suddette deroghe appare necessaria “per garantire la piena conformità sotto l’impulso fornito dagli accordi internazionali per eliminare l’uso di inquinanti organici persistenti”.
Il Regolamento (UE) chiarisce, infine, due aspetti:
– per quanto attiene alle SCCP, il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004 (ossia il divieto di produzione, immissione in commercio e uso delle sostanze elencate nell’allegato I sia allo stato puro che all’interno di preparati o come componenti di articoli, nel caso di specie le paraffine clorurate a catena corta) non si applica ai nastri trasportatori e ai sigillanti per dighe già in uso prima della o alla data di entrata in vigore del presente regolamento (Considerando n. 12);
– è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso, poiché si tratta del quantitativo di SCCP eventualmente presente come impurità in un articolo prodotto con MCCP (Considerando n. 13). (SB)


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