Con la Legge 221/2015, la cosiddetta legge sulla Green Economy, è stato istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato Made Green in Italy, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale. La definizione delle relative modalità di funzionamento è stata affidata ad un regolamento del Ministro dell’Ambiente.

 

Così, con il decreto 21 marzo 2018, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018 ed in vigore a partire dal 13 giugno 2018, lo stesso Ministero ha provveduto ad adottare l’atteso Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti (intesi quali beni o servizi, inclusi i prodotti intermedi o semilavorati), denominato Made Green in Italy, anche con il rilascio del corrispondente logo ai prodotti.

Per prodotti Made Green in Italy dovranno intendersi, ai sensi del nuovo regolamento (art. 2), i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento (valore di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto), la valutazione delle quali è effettuata secondo il metodo PEF (Product Environmental Footprint, definito dalla raccomandazione 2013/179/UE e dalle Linee guida PEF).

 

In particolare, l’art. 3 regola le modalità di proposizione, approvazione e pubblicazione della RCP, le regole di categoria di prodotto, vale a dire le indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto. Il regolamento prevede che i soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A allegato al medesimo provvedimento.

La procedura coinvolge, oltre al gestore dello schema, anche una fase di consultazione pubblica, e termina con la pubblicazione, sul sito web del gestore dello schema, degli esiti della consultazione.

Le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento, salva la facoltà di avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate.

 

Possono chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti Made in Italy, ossia originari dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione. La richiesta deve essere indirizzata al gestore dello schema secondo le modalità di cui all’allegato II: entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta il gestore, in caso di verifica positiva, concede la licenza d’uso del logo relativamente ai prodotti Made Green in Italy per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso. Per il rinnovo della licenza di uso del logo occorrerà inviare una nuova richiesta di adesione, almeno trenta giorni prima della scadenza.

In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del regolamento, il gestore dello schema può sospendere o revocare il diritto d’uso del logo.

 

Il DM è corredato da quattro allegati: il primo riguarda la procedura e la modulistica per l’elaborazione e l’aggiornamento delle RCP; il secondo la richiesta di adesione allo schema; il terzo la procedura per la verifica indipendente e la convalida e il quarto disciplina l’utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell’ambito dello schema Made Green in Italy.


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