Pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2018, il D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 224: 50 articoli, organizzati in 7 Capi, che costituiscono il nuovo Codice della Protezione Civile, in vigore dal 6 febbraio 2018.

Per protezione civile si intende l’insieme delle attività organizzate per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, che derivano da calamità di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Questo complesso insieme di attività fa capo al sistema del Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con la L.225/1992, che opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà: grazie, cioè, al coordinamento con le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane.

Precisamente, finalità, attività e composizione del Servizio sono disciplinate nel Capo I. Le attività di protezione civile sono definite e descritte dall’art. 2, che le individua in quelle volte alla previsione, prevenzione (strutturale e non) e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Capo II è, invece, dedicato all’organizzazione del Servizio nazionale. Al suo interno sono illustrate sia le tipologie di emergenze di protezione civile, sia le funzioni riconosciute alle autorità, al Corpo dei Vigili del fuoco, alle Regioni, ai Comuni e ad altre strutture operative nazionali quali Forze armate, Forze di polizia ed enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale.

Seguono, poi, disposizioni dal tenore maggiormente pratico. Il Capo III disciplina l’attività per la previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile (sismici, vulcanici, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi), illustra i sistemi di allertamento e le attività di pianificazione.

Al Capo IV è affidata la materia della gestione delle emergenze di rilievo nazionale, che ricomprende, tra gli altri, la Dichiarazione dello stato di mobilitazione, la Deliberazione dello stato di emergenza, le Ordinanze.

Il Capo V regola, poi, la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. Chiude, infine, il Capo VI, relativo alle misure e agli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile (quali, ad esempio, il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione ed il Fondo per le emergenze nazionali), seguito dalle disposizioni transitorie e finali (Capo VII).


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