Con Sentenza n. 1166 dell’8 febbraio 2021 il Consiglio di Stato ha puntualizzato che la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. “Si distingue nettamente dall’azione prevista dagli art. 309 e seguenti del d.lgs n. 152 del 2006, in quanto quest’ultima, che può essere attivata su impulso di regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o giuridiche, nonché organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, è finalizzata a tutelare il valore “ambiente”, che costituisce l’oggetto di uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale.

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Il bene della vita tutelato in via diretta dal legislatore del decreto legislativo n. 152 del 2006 è l’interesse alla tutela ambientale posto in capo al Ministero dell’ambiente”.


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