Dalla Commissione il Regolamento (UE) 2016/26 del 13 gennaio 2016, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L9/1 del 14 gennaio 2016 e che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016.
Al fine di tutelare le specie acquatiche, l’Allegato del provvedimento aggiunge all’Allegato XVII del Regolamento (CE) la voce 46a intitolata “Nonilfenoli etossilati (NPE)”, prevedendo che tali sostanze non possono essere immesse sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0.01% in peso di tale articolo tessile o di ogni sua parte. Tale restrizione, tuttavia, non vale per l’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Infine, si definisce articolo tessile “qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80% in peso di fibre tessili, o qualsiasi prodotto non finito che contiene una parte che è costituita da almeno l’80% in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prosotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia”. (SB)

 


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