Il Regolamento (CE) n. 440/2008 definisce i metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (c.d. REACH).
Al fine di adeguarsi al progresso tecnico e di ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, è emersa la necessità di inserire nuovi e aggiornati metodi di prova. Pertanto, è intervenuto il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L54/1 del 1 marzo 2016, il quale ha modificato l’Allegato del Regolamento 440/2008, in particolare con l’inclusione di 20 metodi di prova, ossia un nuovo metodo per la determinazione di una proprietà fisico-chimica, undici nuovi metodi di prova e tre metodi di prova aggiornati per la valutazione dell’ecotossicità, e cinque nuovi metodi di prova per valutare il destino e il comportamento ambientale (considerando n.3).
Specificatamente:
– È inserita una nota all’inizio dell’allegato che prevede la necessità, prima di utilizzare uno dei metodi di prova descritti, di chiedersi se questo sia adeguato per fornire risultati scientificamente validi e pertinenti ai fini regolamentari previsti;
– È aggiunto il capitolo A.24 recante “Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua), metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC);
– Il capitolo C.3 è così sostituito: “Alghe di acqua dolce e cianobatteri, prova di inibizione della crescita”;
– Il capitolo C.11 è così sostituito: “Fanghi attivi, prova di inibizione della respirazione (ossidazione del carbonio e dell’ammonio);
– Il capitolo C.26 è così sostituito: “Prova di inibizione della crescita di specie di lemna”;
– Sono aggiunti i capitoli da C.31 a C.46.
Ai sensi dell’art. 2, il Regolamento (UE) 2016/266 entrerà in vigore il 4 marzo 2016. (SB)

 

 


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