Sono stati pubblicati sulla G.U. dell’UE del 3 marzo 2015, una serie di provvedimenti di particolare importanza, tra i quali appare opportuno segnalare: il Regolamento n. 326 del 2 marzo 2015, recante modifica dell’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati e il Regolamento n. 327, sempre del 2 marzo 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda i requisiti per l’immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati.
Il primo provvedimento modifica l’Allegato VIII, alla luce dell’introduzione di un nuovo metodo di analisi (EN 16143:2013) adottato dal Comitato Europeo Nazionale per determinare le concentrazioni specifiche degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Su richiesta della Commissione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è stato ritenuto opportuno esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle vigenti restrizioni, in considerazione del nuovo metodo di analisi. Conformemente alle conclusioni dell’ECHA, è stato, perciò, modificato l’Allegato VIII della Direttiva n. 1907 del 2006. In materia di requisiti per l’immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati, si è ritenuto opportuno introdurre nell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1831 del 2003 ulteriori requisiti relativi all’etichettatura per questo tipo di additivi e per le premiscele che li contengono, che consentano di poter verificare che gli additivi tecnologici utilizzati in un preparato siano autorizzati per lo scopo previsto e che tali additivi esercitino una funzione solo sulla sostanza attiva contenuta nel preparato. Le modifiche hanno interessato anche l’l’Allegato IV del medesimo regolamento, concernente le condizioni generali di utilizzazione, al fine di tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico nel settore degli additivi costituiti da preparati. All’art. 2 si specifica che gli additivi costituiti da preparati e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 23 marzo 2017 in conformità del Regolamento n. 1831 del 2003 nella versione antecedente al 23 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
I suddetti Regolamenti entreranno in vigore il 23 marzo 2015. (RT)


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