Il Reg. (UE) n. 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015, pubblicato sulla GUCE n. L132 del 29 maggio 2015, modifica il Reg. (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH).
In particolare si registra la sostituzione dell’Allegato II del Regolamento REACH, che contiene i requisiti e le prescrizioni per la corretta compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche nell’Unione Europea. Tali modifiche si sono rese necessarie (come si legge nei “Considerando” del Regolamento) a seguito dello sviluppo, nell’ambito delle Nazioni Unite, del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), che definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e norme per le schede di dati di sicurezza.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Reg. (UE) n. 2015/830, le schede di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1 giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi al nuovo Allegato II fino al 31 maggio 2017.
Il Regolamento in esame entra in vigore e si applica a decorrere dal 1 giugno 2015. (GG)


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