Il regolamento 1907/2006 del 18 dicembre 2006, conosciuto come REACH, contenente disposizioni per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, va verso nuove modifiche. Per la precisione, le novità riguardano il suo Allegato XVII, rubricato “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”.

Con due Regolamenti del 18 aprile 2018, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018, la Commissione UE ha dettato nuove restrizioni in materia di fabbricazione, uso e commercio di metanolo e 1-metil-2-pirrolidone.

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Il Regolamento (UE) 2018/588 riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone.
Nel 2013 i Paesi Bassi ne hanno proposto una restrizione al fine di affrontare i rischi per la salute dei lavoratori esposti all’NMP, 1-metil-2-pirrolidone. Tale sostanza è già presente nel Regolamento 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), ma con riferimento alla sua presenza nelle miscele: è, infatti, previsto che una concentrazione pari o superiore allo 0,3 %, fa sì che le miscele siano da classificare come tossiche per la riproduzione, categoria 1B. Da qui, la Commissione ritiene che la restrizione dovrebbe essere applicata sia in relazione a tali miscele, sia alla sostanza in quanto tale.

La restrizione proposta dal RAC è stata ritenuta la misura più adeguata a livello di Unione, in termini di vantaggi e costi socioeconomici, per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione a NMP.

Il Regolamento (UE) 2018/589 riguarda, invece, il metanolo.
La proposta è partita dalla Polonia, che nel 2015 ha segnalato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituita dal Regolamento REACH, che l’esposizione al metanolo nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell’alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana: da qui, la proposta del divieto della loro immissione sul mercato. In particolare, la restrizione proposta mirava a ridurre l’incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo di tali sostanze, utilizzate come alternativa economica all’alcool commestibile.

Su tali basi, il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha concluso che l’esposizione al metanolo presente nei liquidi di lavaggio del parabrezza e nell’alcol denaturato in una concentrazione superiore allo 0,6 % in peso presenta un rischio di decesso, di grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione da metanolo.
La Commissione ha, quindi, concluso che la presenza di metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana, e ha modificato, in tal senso, la restrizione alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di tale sostanza.

I regolamenti entrano in vigore il 9 maggio 2018, ma l’applicazione delle restrizioni è differita: precisa, infatti, la Commissione, che le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per conformarsi alle restrizioni proposte, in particolare, per il metanolo, per consentire la vendita delle scorte e per garantire un’adeguata comunicazione nell’ambito della catena di approvvigionamento, e, per l’NMP, nel settore dei rivestimenti per fili, in cui i costi di attuazione della restrizione saranno particolarmente elevati.


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