Con il documento D055248/04 la Commissione UE ha trasmesso al Consiglio una nuova proposta di restrizione che andrà a modificare l’allegato XVII del regolamento 1907/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B. Tale allegato XVII elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

 

La Commissione ha elaborato una serie di criteri per l’individuazione di articoli contenenti sostanze CMR che potrebbero essere utilizzati dai consumatori, per i quali sarebbe opportuno aggiungere una nuova restrizione: in base a tali criteri, sono considerati articoli cui attribuire la priorità i capi d’abbigliamento, gli altri articoli tessili e le calzature, dai quali il pubblico potrebbe venire a contatto con sostanze CMR attraverso il contatto con la pelle o per inalazione.

 

Tali prodotti, osserva la Commissione, “sono ampiamente utilizzati dai consumatori, anche per uso privato o nel contesto di un servizio offerto al pubblico (è il caso, ad esempio, della biancheria da letto in ospedale o dell’imbottitura in una biblioteca pubblica). Al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei consumatori, l’immissione sul mercato delle sostanze CMR presenti nei capi d’abbigliamento e nei relativi accessori (compresi tra l’altro indumenti sportivi e borse) o nelle calzature utilizzati dai consumatori dovrebbe pertanto essere vietata se tali sostanze sono presenti in concentrazioni superiori a un determinato livello. Per lo stesso motivo, tale restrizione dovrebbe applicarsi anche nei casi di presenza di sostanze CMR in dette concentrazioni in altri articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento (per esempio, biancheria da letto, coperte, imbottitura o pannolini riutilizzabili)”.

 

Salve una serie di ipotesi di esenzione (capi in pelle e cuoio naturali, i rivestimenti del suolo per uso interno come moquette, tappeti, passatoie), l’allegato XVII del regolamento REACH sarà modificato conformemente all’allegato al nuovo regolamento, e le nuove disposizioni si applicheranno a partire da 24 mesi dall’entrata in vigore. Si attende, ora, l’adozione formale da parte del Consiglio UE. (LM)


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