Il Reg. (UE) n. 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017 ha previsto l’inserimento di 12 nuove voci nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, che ora include 43 sostanze in totale.

Nello specifico le nuove sostanze che dovranno essere soggette ad autorizzazione sono:

  • 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) N. CE: 203-445-0 N. CAS: 106-94-5
  • Diisopentilftalato N. CE: 210-088-4 N. CAS: 605-50-5
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7 N. CE: 276-158-1 N. CAS: 71888-89-6
  • Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari N. CE: 271-084-6 N. CAS: 68515-42-4
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare N. CE: 284-032-2 N. CAS: 84777-06-0
  • Ftalato di bis(2-metossietile) N. CE: 204-212-6 N. CAS: 117-82-8
  • Dipentilftalato N. CE: 205-017-9 N. CAS: 131-18-0
  • N-pentilisopentilftalato N. CE: — N. CAS: 776297-69-9
  • Olio di antracene N. CE: 292-602-7 N. CAS: 90640-80-5
  • Pece, catrame di carbone, alta temperatura. N. CE: 266-028-2 N. CAS: 65996-93-2
  • 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —
  • 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]

Si ricorda che le sostanze incluse dell’Allegato XIV del Regolamento REACH non possono essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.

Il Regolamento è stato pubblicato sulal GUCE n. L 150/7 del 14 giugno 2017 ed entrerà in vigore il 14 luglio 2017 (GG).

 


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