Con il Regolamento 2018/35 del 10 gennaio 2018 (GU L 6/45 dell’11 gennaio) la Commissione ha fissato nuove restrizioni per i prodotti cosmetici, per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5), andando così a modificare il Regolamento 19107/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Precisamente, il nuovo regolamento interviene sull’Allegato XVII, contenente le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

La restrizione riguarda i prodotti cosmetici, vale a dire qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano, così come su bocca e denti, allo scopo di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei (art. 2, par.1, lett. a), del reg. (CE) 1223/2009), ma è circoscritta a quelli che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione.

E’, infatti, proprio nei prodotti da sciacquare che il D4 e il D5 sono rilasciati nell’ambiente acquatico prima che evaporino, comportando un rischio per l’ambiente causato dalle loro proprietà pericolose; diversamente, invece, nei prodotti destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose, il D4 e il D5 evaporano gradualmente dopo l’applicazione e l’acqua ne elimina ogni residuo.

Fissando, quindi, un limite di concentrazione dello 0,1 % l’Unione intende garantire in modo efficace la cessazione di ogni uso intenzionale di D4 e D5, poiché tali sostanze, per adempiere alla loro funzione, devono essere presenti in concentrazioni molto più elevate nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua. (LM)


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