Si segnala che il Presidente di AssIEA, Stefano Maglia, ha partecipato, a nome dell’Associazione, all’audizione del 20 maggio 2015, presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame dello schema di D.L.vo recante attuazione della Dir. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La Relazione evidenzia la difficoltà di conciliare, sia temporalmente che contenutisticamente, l’entrata in vigore di questo D.L.vo di recepimento della Dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 “sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, col Reg. CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze, appunto, e delle miscele (c.d. Reg. CLP: Classification, labelling and packaging of chemicals) che sarà pienamente vigente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno prossimo, senza alcuna necessità di norme nazionali di recepimento. Peraltro, da quel giorno entreranno contemporaneamente in vigore anche la Dec. 955/14/UE (che sostanzialmente consiste nel nuovo CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti) ed il Reg. 1357/14/UE (recante il nuovo elenco delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti).
Inoltre, il punto che “giuridicamente” pare più fragile del D.L.vo di recepimento è quello relativo al sistema sanzionatorio di cui all’art. 28, le cui sanzioni sono scarsamente effettive, efficaci, proporzionate e dissuasive. Infatti, si tratta sempre e solo di contravvenzioni, tranne addirittura la previsione di una sanzione amministrativa al c. 6 in caso di non effettuazione degli adempimenti previsti all’art. 19 (relativo all’importante “effetto domino”) e 20 (Piano di emergenza interna), con possibili ed evidenti rischi di coordinamento anche con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Infine, per ciò che concerne l’importante tema dell’informazione ambientale, la Relazione evidenzia come l’art. 23 dello Schema in oggetto non si esprime esplicitamente in tal senso, non solo parlando sempre di informazioni a disposizione del pubblico “su richiesta” (commi 2 e 4), ma esplicitamente vietando – al comma 5 – “la diffusione dei dati e delle informazioni riservate” (disposizione non presente nella Direttiva “madre”), ed ipotizzando altresì – al comma 3 – che la divulgazione delle informazioni possa “essere rifiutata o limitata dall’autorità competente”. (MVB)


Condividi: