La Direttiva n. 2015/1127, che ha apportato a partire dallo scorso 31 luglio alcune modifiche all’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (contenente un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero), è stata rettificata con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L297 del 13 novembre 2015.
Secondo quanto disposto dalla suddetta rettifica, a pag. 15 dell’Allegato, la nota (*) dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE modificata, terzo capoverso dovrà essere letta come segue:
«Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.».
Si rammenta che gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva n. 2015/1127 entro il 31 luglio 2016. (GG)


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