In tema di responsabilità degli enti, il giudice deve procedere, ai sensi di quanto disposto dallo stesso D.L.vo 231/2001, all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’impresa nel cui interesse/vantaggio è stato commesso l’illecito, anche se prescritto: questo accertamento non può, infatti, prescindere dalla verifica della sussistenza del fatto di reato. Lo ha premesso la Sezione III Penale della Cassazione, nella sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018, per arrivare a concludere che la sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, “non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica“.

Con questa sentenza, quindi, la Suprema Corte ha aderito all’interpretazione secondo la quale la causa di non punibilità riconosciuta alla persona fisica non può estendersi al profilo della responsabilità della persona giuridica. E’, quindi, necessario – secondo questo orientamento – procedere all’accertamento autonomo della responsabilità dell’impresa stessa.

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