Forse non tutti sanno che basta anche solo questo per rischiare una bella sanzione penale (art. 256 TUA) oltre che anche un’altra pesante sanzione amministrativa prevista dal DLvo 231/01!

Tutto ciò è confermato da una recentissima sentenza della Cassazione (III sez Pen., n. 38981 dell’8 agosto 2017) che ha affermato che “è dovere di chi conferisce ad altri soggetti i propri rifiuti per il recupero o lo smaltimento accertarsi che questi siano autorizzati allo svolgimento di tali operazioni. Si tratta di una regola di cautela imprenditoriale, la cui inosservanza è idonea a determinare in capo al soggetto conferente la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo”. Traduzione: se non controlli la sua autorizzazione tu e il trasportatore rischiate fino a 2 anni di arresto e 26.000 euro di ammenda! Meglio prevenire, no?

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