Con la Decisione di esecuzione UE 2017/2333 del 13 dicembre 2017 la Commissione ha provveduto a determinare le restrizioni quantitative e ad attribuire le quote di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018. Essendo l’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate soggetta a restrizioni quantitative, la Commissione ha, quindi, fissato tali restrizioni ed assegnato le quote alle imprese per il 2018.

L’intervento trova fonte nel regolamento CE n. 1005/2009, recante norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed avente ad oggetto, oltre a queste ultime, anche le sostanze nuove e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. E’ proprio tale regolamento a prevedere che la Commissione determini, se del caso, gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione delle sostanze controllate possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Nello specifico, le quantità destinate ad essere immesse in libera pratica sono indicate all’art. 1, la distribuzione delle quote è regolata dall’art. 2 e le quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi sono stabilite dall’art. 3. Le quote riferite a specifici gruppi di sostanze sono, invece, previste negli allegati alla decisione, così come le imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2018. (LM)


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